Marmolada, nuova ordinanza chiusura

Nuova ordinanza di chiusura della Marmolada

Giovanni Bernard, nella sua veste di Sindaco del Comune di Canazei, ha emesso un aggiornamento sulla chiusura della Marmolada, che vieta l’accesso sul versante nord, inclusa forcella Marmolada.

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 04_2022 – Blocco accesso alla zona del massiccio della Marmolada “versante nord incluso forcella Marmolada” come da allegato cartina;

IL SINDACO

Considerato che in data 03 LUGLIO 2022 si è verificato il distacco di un seracco sotto la località “Punta Rocca” nel massiccio della “Marmolada“, che ha provocato una frana di ghiaccio e roccia della lunghezza di circa 2 km con un fronte di 300 metri verso Passo Fedaia;

Vista la relazione sulla situazione  della Marmolada di data 25.07.2022 redatta dal Dipartimento Protezione Civile Foresta e Fauna – Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza prot. nr. D327/2022/21.6-2022-33;

Rilevato che tale tragico evento, legato alle alte temperature anomale per il periodo e la stagione, sconsigliano le ascensioni escursionistiche e alpinistiche al massiccio della “Marmolada”, per il grave pericolo di nuovi eventi improvvisi che possano mettere in pericolo la sicurezza degli avventori;

Constatato che a seguito di tale calamità si è determinata una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della sicurezza pubblica nella zona della “Marmolada”;

Considerato che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza e l’emanazione di ordinanza ex art. 12, comma 5 del D.lgs n° 1/2018 e artt.8 e 36 della L.P. 1·Iuglio 2011 n. 9;

Vista la richiesta del centro operativo della Protezione Civile appositamente aperto per l’emergenza, relativa all’interdizione a tutte le persone circolanti sul territorio comunale in prossimità e corrispondenza del massiccio della “Marmolada”;

Ritenuto di dover tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente, ed in via del tutto provvisoria, l’accesso a tutti gli escursionisti e alpinisti al massiccio della “Marmolada”, in attesa di rilievi tecnici e stime sulla pericolosità più dettagliati ed accurati da parte degli Uffici competenti della Provincia;

Visti:
– L’art. 32 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm ed ii., in tema di provvedimenti del Sindaco contingibili ed urgenti, da emanare al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
– La L.P. 1 luglio 2011 n. 9;
– Lo Statuto Comunale;

In qualità di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza;

ORDINA

  1. IL DIVIETO DI ACCESSO A CHIUNQUE nell’area debitamente individuata da cartina allegata (versante nord incluso forcella Marmolada) ECCETTO AUTORIZZATI;
  2. IL DIVIETO A CHIUNQUE di oltrepassare o di rimuovere le limitazioni fisiche imposte negli accessi alla predetta area (prossimità Villetta Maria sentiero E618-E619, prossimità Rifugio Dolomia sentiero E618-Altavia n° 2-E606, prossimità rifugio seggiovia, sentiero E618 dal bivio E605 fino alla diga, sentiero E606 dal bivio con il sentiero E61O direzione forcella Marmolada, la vecchia strada che porta dalla contro diga fino a prima della casa guardiani dell’enel civico 9, pista da sci denominata “Sas de Mul-Fedaia;
  3. LA DIVULGAZIONE della presente tramite i principali mezzi di comunicazione
  4. AGLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA incaricati all’esecuzione della presente ordinanza di verificare di volta in volta, con i mezzi idonei e necessari, la titolarità di cui al punto 1, assicurando così la necessaria vigilanza ed il rispetto dei limiti che impone l’ordinanza medesima.
  5. DI APPORRE LIMITAZIONI FISICHE E/O SEGNALETICA multilingue indicante il divieto assoluto di transito pedonale ai non autorizzati.
  6. DIVIETO DI TRANSITO – ACCESSO alla zona interclusa vale anche per gli alpinisti – arrampicatori che dovessero percorrere la via alpinistiche della parete Sud-Ovest della Marmolada.

AVVERTE CHE

  • La presente revoca e sostituisce l’ordinanza contingibile ed urgente n. 03_2022 datata 26 luglio 2022 prot. 5301/2022.
  • Il divieto è da ritenersi immediatamente esecutivo e decadrà solamente fino a espressa revoca della presente.
  • A norma dell’art. 2 del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso gerarchico al Commissario del Governo per la Provincia di Trento entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza.
  • Ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 2.07.201O n° 104 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, ovvero a norma della legge 06/12/1971 n° 1034 e del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199, proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione                                                                                                               ·

DISPONE

  • La pubblicazione della presente all’Albo telematico.

E FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

IL SINDACO GIOVANNI BERNARD
Firmato digitalmente

Qui la cartina che indica la zona di chiusura della Marmolada.


Qui di seguito, il video della spaventosa frana di ghiaccio e roccia verificatasi in Marmolada il giorno 03 luglio 2022.


Enrico Maioni Mountain Guide Dolomiti

Enrico Maioni

Guida Alpina, nato e cresciuto a Cortina d’Ampezzo, con un ampia conoscenza delle Dolomiti e anni di esperienza in montagna.
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